Gestione Reclami
Per la nostra azienda assistere i Clienti con efficienza, trasparenza e cordialità è una priorità.
Nel caso di richieste di chiarimenti o lamentele su operazioni, servizi bancari e di investimento, il Servizio Clienti è pronto a fornire tutto il supporto necessario, anche per risolvere eventuali future questioni, vai su: https://www.fidesspa.com/it/content/reclami
Con l’obiettivo di rafforzare il rapporto di fiducia con i Clienti ed in ottemperanza con la normativa prevista sul tema, si mette a disposizione una gestione dei reclami. Lo scopo è quello di semplificare l’interazione con il cliente e di fornire specifiche indicazioni su modalità, strumenti di contatto, referenti.
Pertanto, qualora non sia stato possibile risolvere le problematiche di cui sopra attraverso il Servizio Clienti e permangano motivi di insoddisfazione, il Cliente, può collegarsi su: https://www.fidesspa.com/it/content/reclami
Si segnala inoltre che, a prescindere dalla natura del reclamo, oltre ai dati anagrafici, dovranno essere precisati i dettagli riguardanti quanto oggetto della comunicazione ed eventualmente allegate copie della documentazione ritenuta utile.
Si provvederà a fornire risposta al Cliente, esaminando con la dovuta attenzione la segnalazione ricevuta, entro i termini previsti dalla normativa di riferimento, ovvero entro 60 giorni.
Qualora il Cliente non risultasse soddisfatto dell’esito del reclamo, o non avesse ricevuto risposta nei termini previsti, potrà attivare, fermo restando il suo diritto di ricorrere all’autorità giudiziaria, anche le seguenti procedure finalizzate ad una composizione stragiudiziale della questione rivolgendosi:
– in caso di controversie inerenti a operazioni, servizi bancari e finanziari:
- all’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF)
- al Conciliatore Bancario Finanziario
– in caso di controversie inerenti a servizi e attività di investimento:
- all’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)
– in caso di controversie relative alle polizze assicurative ed ai prodotti finanziario-assicurativi:
- all’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Si specifica che, come meglio indicato anche nella comunicazione OAM n.27/20, in caso di controversie relative al rapporto contrattuale instaurato con Fidem srl non è possibile ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario.
Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) si occupa di risoluzione delle controversie tra i Clienti e le Banche e gli altri intermediari finanziari.
Il Cliente potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario solo dopo aver tentato una risoluzione del problema direttamente con la banca o l’intermediario, presentando ad essi un reclamo scritto. L’Arbitro Bancario Finanziario è un organismo indipendente e imparziale a cui il Cliente può effettuare ricorso nei termini di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca.
Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di gestione delle controversie da parte dell’Arbitro Bancario Finanziario, il Cliente può consultare la Guida Arbitro Bancario Finanziario o il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.
Scarica ABF in parole semplici, maggiori dettagli su Cos'è l'ABF, visita il sito www.arbitrobancariofinanziario.it
Scarica la Guida del credito ai consumatori in parole semplici.
Conciliatore Bancario Finanziario
Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)
Il Cliente può rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per la risoluzione di controversie riguardanti servizi e attività di investimento, relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori (nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D.Lgs. n. 58/98, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013), purché il Cliente non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 58/98. Sono esclusi dalla competenza dell’ACF:
- i danni che non sono conseguenza immediata e diretta di eventuale inadempimento o violazione da parte della Banca degli obblighi di cui al periodo precedente;
- i danni che non hanno natura patrimoniale;
- le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 euro.
Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
Il Cliente può rivolgersi all’ACF a condizione che:
- non siano pendenti, anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti;
- abbia preventivamente presentato sui medesimi fatti reclamo alla Banca, al quale sia stata fornita espressa risposta ovvero siano decorsi più di 60 giorni dalla sua presentazione senza che la Banca abbia comunicato al Cliente le proprie determinazioni;
- non sia decorso più di un anno dalla data di presentazione del reclamo alla Banca, ovvero, se il reclamo sia stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’ACF (9 Gennaio 2017), entro un anno da tale data;
- il ricorso venga proposto personalmente dal Cliente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore.
Per maggiori informazioni sull’ACF è possibile consultare il sito www.acf.consob.it.
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
L’IVASS esercita le funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione, dei gruppi assicurativi, dei conglomerati finanziari nei quali sono incluse le imprese, dei soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese, nonché degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
Le funzioni dell’IVASS sono dirette perciò a garantire l’adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, attraverso il perseguimento della sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione e della loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela (condotta di mercato). L’Istituto persegue altresì la stabilità del sistema e dei mercati finanziari.